Si riportano gli articoli inerenti la materia delle armi
- 8 . Delle armi e delle munizioni da guerra .
33. Sono "armi da guerra", ai sensi
dell'articolo 28 della legge , le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da
sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe
nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi
da guerra.
Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le
capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo
belliche, o comunque ad impiego bellico.
34. La domanda per ottenere la
licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra
contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla
firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a
termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere
comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di questo articolo devono essere
riportate sulla licenza.
35. Gli stabilimenti per le
produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
dell'Interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della difesa,
i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti
in ogni tempo.
36. È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
37. La domanda per l'autorizzazione a
raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità
e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla
quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da
guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la
cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate
al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.
38. La domanda per l'autorizzazione
ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del
richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che
li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i
materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di questo articolo devono essere
riportate sulla licenza.
39. Per ottenere la licenza ad
esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del
richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono
ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di questo articolo devono essere
riportate sulla licenza.
40. Le domande per il transito nel Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
41. La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
- 9. Delle passeggiate in forma militare.
42. Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
43. È considerata passeggiata
in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od
associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in
luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
- 10. Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.
44. Sono considerate armi comuni da
sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con
pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne
lisce ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola
totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con
pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri
con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e
quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.
45. Per gli effetti dell'art. 30
della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui
destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti
da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno
una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli
destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e
simili.
46. Le domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far
transitare nel Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le
indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per
l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b),
c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle
lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del
presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
47. Le domande per l'autorizzazione a
fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle
in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei
richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi,
nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per
la vendita.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere
rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non
intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento,
per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la
collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere
anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi (comma così modificato
dall'art. 3, lett. a), D.P.R. 28/05/2001, n. 311).
48. La licenza di cui all'art. 31
della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è
rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le
armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal
quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da questo articolo si applica il disposto dell'art. 41
del presente regolamento.
49. E' vietata l'introduzione nel Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.
50. L'avviso per il trasporto delle
armi nell'interno del Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma
dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia
donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
51. La dichiarazione di chi esercita
l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni
mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
52. I commercianti di armi e coloro
che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai
propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I
commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è
vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale
dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per
condotta.
53. L'autorità di pubblica sicurezza
ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
E' vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
54. Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
55. La licenza pel trasporto di un
campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia
dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la
quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve
essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del
permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.
56. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.
57. L'obbligo della denuncia delle
armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della
legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione
o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
58. La denuncia è fatta nelle forme
indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni
precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie
esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione
nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del
Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il
possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella
località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in
possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente
denunciate.
59. Chi presiede pubbliche aste di
vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di
aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli
aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da
nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia
del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di pubblica
sicurezza competente per territorio.
60. L'ordine del Prefetto per la
consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge,
può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di
pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie
esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di
pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
61. La licenza pel porto d'armi è
rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della
provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione
europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale,
formato (comma così modificato dall'art. 3, lett. b), punto 1, D.P.R.
28/12/2001, n. 311):
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento,
contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle
generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23
aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente
regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della
rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle
condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa
la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma (comma inserito
dall'art. 3, lett. b), punto 2, D.P.R. 28/5/2001, n. 311).
62. La domanda per ottenere la
licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica
sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede
l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo
delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del
prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e
abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a
mezzo busto. La fotografia deve essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm
8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello
Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art.
16 del regio decreto- legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4
giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
63. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.
64. L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
65. L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.
66. Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice.
67. L'interessato, all'atto della
consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza
stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Sindaco.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
68. La rinnovazione annuale della
licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a
cura dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
69. Alla domanda di rinnovazione
della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il
certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne
faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del
casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da
chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.
70. Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del codice di procedura penale.
71. Il libretto personale per le
licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni
quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle
generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di
nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
72. L'autorità di pubblica sicurezza
trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b)
dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di
concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della
eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autorità di
pubblica sicurezza.
73. Il Capo della polizia, i
Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli
ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico
Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza
le armi di cui all'art. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31
agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a
termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge
31 agosto 1907, numero 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza
licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o
per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre
quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della
difesa personale.
74. Fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione
sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale
civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un
determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene
rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla
motivata proposta dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si
trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge.
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente
regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42
della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al
luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
75. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.
76. I componenti delle società di
tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro
esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano
muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e
vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di
ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una
società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.
77. Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
78. Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
79. Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
80. Sono fra gli strumenti da punta e
da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo
a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in
lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli,
le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i
compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel
secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i
quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico
non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una
sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama,
pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
97. Possono tenersi in deposito o
trasportarsi nel Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in
quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in
quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso
l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia
caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella,
ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole
metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite
nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o
cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del
Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare
licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza
categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della
seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché
detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D),
fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata (comma
aggiunto dall'art.14 del Decreto del Ministero del'Interno 19 settembre
2002, n. 272) (*)
(*) Con Decreto del Ministero dell'Interno 19 settembre
2002, n. 272 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile. (G. Uff. n. 291 del 12 dicembre 2002,
Suppl. Ordinario)" si è provveduto alla riclassificazione dei prodotti
esplodenti - cfr.