Questa nuova circolare del Ministero degli Interni emanata il 7 agosto 2006 fa chiarezza in merito alla denuncia di munizioni, esplicitando che non è necessario comunicare all'autorità di P.S. la variazione in decremento del quantitativo di munizioni detenute.
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per
gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS.10611-10171.(1)
Roma, 7 agosto 2006
OGGETTO:
Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento
regolarmente detenuto.
- Quesito.
ALLA
QUESTURA DI O R I S T A N O
(Rif. cat.
6D/2006/PASI del 5 luglio 2006)
AI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e, per
conoscenza
AI QUESTORI
DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMANDO
GENERALE DELL’ARMA
DEI
CARABINIERI R O M A
AL COMANDO
GENERALE DELLA
GUARDIA DI
FINANZA R O M A
Si fa
riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato
che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05,
divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver
omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la
riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo,
tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse
generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più
volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento
pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che
seguono.
Come è noto,
l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di p.s. le
armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più
precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere
denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e
nella quantità delle munizioni.
Le finalità
alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di
p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica -
nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei
quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo
di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce
per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al
costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni
precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia
ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore
di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo
delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la
relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in
decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla
luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in
decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba
essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le
Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei
modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente
circolare agli Uffici periferici.
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)