Si riportano gli articoli inerenti la materia delle armi
CAPO III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare.
28. Oltre i casi preveduti dal codice
penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro
per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri
oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali
o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di
forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne
avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire
800.000.
29. Salvo quanto è stabilito dalle
leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate
in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
CAPO IV - Delle armi.
30. Agli effetti di questo testo
unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti,
ovvero i gas asfissianti o accecanti.
31. Salvo quanto è disposto per le
armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle
nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria,
o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od
antiche.
32. Le licenze di cui agli artt. 28 e
31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono
valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di
vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 1.000.000.
33. ( Abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110 )
34. Il commerciante, il fabbricante
di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può
trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso
all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve
trasportare armi nell'interno dello Stato.
35. Il fabbricante, il commerciante
di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere
indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche
dopo la cessazione dell'attività (comma così modificato dalla legge 7 agosto
1992, n. 356).
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di
polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che
hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi
vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti
dagli interessati (comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306).
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato
dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità
di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o
dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
non inferiore a lire 250.000.
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente
articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire
250.000 (L'originario 3° comma del presente articolo è stato così sostituito
dagli attuali ultimi quattro dell'art. 1, D.L. 22/11/1956, n. 1274, convertito,
con modificazioni, in L. 22/12/1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis
del sopra già citato D.L. 22/11/1956, n. 1274).
36. Nessuno può andare in giro con un
campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale
muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende
percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
37. È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.
38. Chiunque detiene armi, munizioni
o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne
immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi,
al comando dei carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni
autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo
scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate,
limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga
necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili
per la tutela dell'ordine pubblico.
39. Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
40. Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
41. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
42. Non possono essere portati, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o
bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (comma abrogato dall'art. 4, L. 18
aprile 1975, n. 110).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta e da taglio atti ad offendere (comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile
1975, n. 110).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il
Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama
non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il
rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d'armi alla presentazione del
certificato previsto dall'art. 35 (quarto comma) (comma aggiunto dall'art. 2,
D.L. 22 novembre 1956, n. 1274).
43. Oltre a quanto è stabilito
dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le
persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per
violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se
amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai
condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può
provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
44. Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
45. Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
55. Gli esercenti fabbriche, depositi
o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità
delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di
qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi
ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere
rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La
domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o
dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda
non inferiore a lire 300.000.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda
sino a lire 300.000 (gli originari terzo e quarto comma sono stati così
sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, D.L. 22/11/1956, n. 1274,
così come modificato dalla legge di conversione 22/12/1956, n. 1452. Vedi,
anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già indicato D.L. 22/11/1956, n. 1274).
57. Senza licenza della autorità
locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi
razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in
genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.