Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 1 - Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica
sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe
nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o
parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque
natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo
guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare
lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al
funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano
caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti
di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Articolo 2 - Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del
precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione
manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento
successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se
predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché
non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta
eccezione per quelle a colpo singolo (comma così
modificato dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano
limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo
diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da
sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi,
sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a
7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate
alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di
cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona (comma
così sostituito dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36 e dall'art. 11, L. 21/12/1999,
n. 526).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque
essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da
emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che
lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di
zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (comma
così modificato dall'art. 12, D.L. 8/06/1992, n. 306).
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle
armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o
regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere
utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività
di protezione civile (cfr. la L. 6/03/1987, n.
89 (Gazz. Uff. 18/031987, n. 64) che ha approvato le norme per l'accertamento
medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di
segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e il D.M. 15/09/1989 (Gazz. Uff.
18/10/1989, n. 244) con il quale sono state dettate le condizioni e
caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e delle
relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino)
(comma così modificato dall'art. 1, L.
21/02/1990, n. 36).
Articolo 3 - Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o
bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come
arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo
e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda
da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto
dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena
dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di
licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da
persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una
riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel
secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai
precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non
si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato
commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di
chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi
quarto e quinto (comma soppresso
dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n. 122).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri
oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo
le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche
manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse
circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
Articolo 5 - Limiti alle registrazioni. - Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce
da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei
pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle
della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di
tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o
comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il
lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere
l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo
rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi
destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza
l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche
qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la
cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma (gli
ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto
dell'art. 2, L. 21/02/1990, n. 36).
Articolo 6 - Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
È istituita, presso il Ministero dell'interno, la
commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un
presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della
Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei
carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici
interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più
rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del
Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e
l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica
e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza
storica (comma così sostituito dall'art. 1, L.
16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R.
9/05/1994, n. 608).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione
generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del
Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il
componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o
di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi
prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro
caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente
articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo
relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la
fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il
trasporto e l'uso delle armi (comma così
sostituito dall'art. 2, L. 16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n. 197),
rettificato con avv. pubbl. nella Gazz. Uff. 23/07/1982, n. 201).
Articolo 7 - Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
È istituito presso il Ministero dell'interno il
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da
caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è
ammessa la produzione o l'importazione definitiva (comma
così sostituito dall'art. 3, L. 16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n.
197)).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione
avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o
dei prototipi stessi.
La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia
ad anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica,
all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle
caratteristiche comuni a tali armi (comma
abrogato dall'art. 4, L. 16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n. 197)).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della
qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono
invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per
l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto
dell'iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
Articolo 8 - Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.
La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per
l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell' articolo 35, terzo comma, del
T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve
indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle
armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il
commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto
d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopraccitato e
37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato
all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non
occorre per l'autorizzazione alla collezione (comma
così sostituito dall'art. 3, L. 21/02/1990, n. 36).
Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere
apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto
designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da
persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o
commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che
rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare
dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei
Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano
certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente
sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di
fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto
di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le
autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6
maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere
alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo
comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore della legge.
L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è
abrogato.
Articolo 9 - Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il
commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la
riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere
rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell' art. 43
dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di
pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del
certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con
D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n.
575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a
coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L.
27 dicembre 1956, n. 1423.
Articolo 10 - Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi
dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai
competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di
cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione,
con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o
persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui
pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al
Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti
artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma
è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire
4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato,
omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai
Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e
dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro
competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di
carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti
dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi
comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia
resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (periodo così sostituito dall'art.
1, L. 25/03/1986, n. 85 e poi modificato dall'art. 4, L. 21/02/1990, n. 36,
quindi ancora sostituito dall'art. 12, D.L. 8/06/1992, n. 306, infine così
modificato dall'art. 9, L. 19/12/1992, n. 489).
La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al
rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di
un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare
per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle
repliche di armi ad avancarica (comma così
sostituito dall'art. 5, L. 16/07/1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20/07/1982, n. 197).
Cfr. anche l'art. 37, L. 11/02/1992, n. 157).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad
avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà
disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per
l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto
comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro
che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la
detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte
per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono
comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire
400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 11 - Immatricolazione delle armi comuni da sparo.
Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono
essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un
numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il
Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni
prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema
della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero
progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno
dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla
presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al
comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il
Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli
aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza
dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è
impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui
al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da
sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalità di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero
d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data
indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n.
1.
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente
comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma
del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in
vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a
privati di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco
nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso
una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomè. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (gli ultimi tre commi così sostituiscono
l'originario ultimo comma per effetto dell'articolo unico, L. 25/05/1981, n. 40
(Gazz. Uff. 3 maggio 1981, n. 61)).
Articolo 12 - Importazione definitiva di armi da sparo.
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio
di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui
all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in
cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve
essere motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento
dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre
pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate
a norma del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di
cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da lire 400.000 a lire 3.000.000.
Articolo 13 - Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.
La dogana alla quale vengono presentate per
l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione,
curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di
Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le
armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base
alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed
alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al
primo comma dell'art. 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Articolo 14 - Armi inidonee e non catalogate.
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate
al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23
febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi
catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della
sezione, al produttore od all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma
senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che
l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla
dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione
all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente
direzione di artiglieria che può disporne la rottamazione e la successiva
alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del
comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione
fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione
all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in
deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio
dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di
quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili
anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui
sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del
Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata
catalogazione di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero
dell'interno.
Articolo 15 - Importazione temporanea di armi comuni da sparo.
I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti
all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,
sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31,
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi
comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano
provviste del numero di matricola.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli
affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio
con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il
porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente
importate nonché il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un
periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è
soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo
comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire
40.000 a lire 200.000.
Articolo 16 - Esportazione di armi.
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di
cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la
visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza per polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è
subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
L'esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal
rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il
titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la
licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata
dall'autorità medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma
dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per
l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità
per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi
destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per
uso sportivo o di caccia. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il
Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche,
artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi
culturali.
Articolo 17 - Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.
Alle persone residenti nello Stato non è consentita la
compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo
che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o
commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del
prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata
deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa
fino a lire 300.000.
Articolo 18 - Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di
esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di
imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende
produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della
provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo
9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o
di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la
ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro
per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i
Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina
mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto
ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a
un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a
pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle
armi da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo
52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella
provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 19 - Trasporto di parti di armi.
L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli
articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di
armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti,
tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito
con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire 80.000 a lire
320.000 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino
a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi
comuni.
Articolo 20 - Custodia delle armi e degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1
e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di
armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve
adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di
qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente
il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso
il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi
o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio
locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei
carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in
materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque
natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
fino a lire 400.000.
Articolo 20-bis - Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non
siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio,
un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni
o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed
esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle
persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il
fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio
consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli
esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della
reclusione da uno a tre anni (comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 13/05/1991, n.
152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione).
Articolo 21 - Distrazione o sottrazione di armi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 22 - Locazione e comodato di armi.
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi
di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o
accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o
munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di
collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a
lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione
del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta
abituale.
Articolo 23 - Armi clandestine.
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle
sigle di cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire
quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato,
esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine (comma
così sostituito dall'art. 9, D.L. 13/05/1991, n. 152).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (1).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire
trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al
pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque
cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri
segni distintivi di cui all'articolo 11 (comma così sostituito dall'art. 9,
D.L. 13/05/1991, n. 152).
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia
in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni
d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il
trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini
dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi
del precedente art. 11.
Articolo 24 - Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non
riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti
riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti
esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per
l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio
stabilimento.
Articolo 25 - Registro delle operazioni giornaliere.
Chiunque, per l'esercizio della propria attività
lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il
registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato
articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano
ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
Articolo 26 - Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.
È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Articolo 27 - Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 28 - Responsabilità nell'impiego di esplosivi.
I titolari delle licenze di deposito per il consumo
permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque
uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o
esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8
del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli
esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000.
Articolo 29 - Distrazione o sottrazione di esplosivi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 30 - Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28,
terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non
sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e
degli altri compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di
accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di
munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze
armate o dai Corpi armati dello Stato.
Articolo 31 - Vigilanza sulle attività di tiro a segno.
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge
16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul
Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori
delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita
licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica
e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria
attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della
presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente
aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero
di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che
ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei
nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le
generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole
esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e
la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei
requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli
obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due
anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 32 - Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.
Salva la normativa concernente le armi in dotazione
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto
stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o
artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti
ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di
armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di
collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o
antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi
dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le persone
di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento
dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità
di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle
disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli
obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due
anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui
al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta
per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza
o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il
preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie
competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle
raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per
territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello
Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Articolo 33 - Aste pubbliche.
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle
armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore
dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione (così sostituito
dall'art. 10-bis, D.L. 13/05/1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa
legge di conversione).
Articolo 34 - Sanzioni penali.
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono
triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 35 - Giudizio direttissimo.
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Articolo 36 - Sanatorie.
I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare
ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle
disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il
termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga
prima dell'accertamento del reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta
giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse,
le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente
detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato
dall'art. 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto
termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14
agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a
norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed
accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente
acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.
Articolo 37 - Disposizioni transitorie e finali.
Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione,
l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività
siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che
ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di
cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non
catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i
rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 38
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.
Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione
straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o
tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo
provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti
muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o
di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.
Articolo 40
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.